TITOLO I
NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Articolo 1
(Finalità)
1. La
Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello statuto regionale e
della legge 11 febbraio 1992, nº 157, ai fini della conservazione e
ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio
ecologico nonchè alla salvaguardia della produzione agricola, programma
l' utilizzazione del territorio e disciplina l' attività venatoria.
2. La
Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani
faunistico venatori delle Province.
3. La
Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull' ambiente e
sulla fauna, a supporto dell' attività programmatoria nel settore.
4. La
Regione, altresì uniforma l' esercizio delle proprie competenze di cui al
comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare
riferimento alle direttive comunitarie n. 79/ 409 del 2 aprile 1979, n.
85/ 411 del 25 luglio 1985 e n. 91/ 244 del 6 marzo 1991.
Articolo 2
(Funzioni regionali e provinciali)
1. La
Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge
altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente
legge.
2. Le
Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna ai sensi dell' art. 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto
previsto dalla presente legge.
Articolo 3
(Piano faunistico venatorio
regionale)
1. Il
Consiglio regionale delibera, ai sensi dell' art. 43 dello Statuto, il
Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell' art. 10
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Il
Piano faunistico venatorio regionale contiene:
a) la
destinazione d' uso del territorio agro - silvo - pastorale per ciascuna
provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a
protezione della fauna selvatica;
b) i
criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico
venatori delle Province;
c) i
criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti
territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri
pubblici di riproduzione di fauna selvatica;
d) i
criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende
faunistico venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di
riproduzione di fauna selvatica;</P<
e) gli
indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino
degli habitat naturali e per l' incremento della fauna selvatica;
f) gli
indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il
risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole;
g) l'
indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di
particolare tutela, nonchè quelle di interesse venatorio, di cui curare
l' incremento e gli indirizzi per la loro gestione;
h) gli
indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;
i) i
programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore
dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;
l) l'
individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico
venatoria.
3. Il
Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.
Articolo 4
(Piani faunistico venatori
provinciali)
1. Le
Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e
sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di
caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli
per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in
attuazione dei commi 7 e 8 dell' art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.
157.
2. I Piani
faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta
giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.
3. I Piani
faunistico venatori provinciali hanno durata triennale e in particolare
individuano:
·
le oasi di protezione;
·
le zone di ripopolamento e cattura;
·
i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale;
·
i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale;
·
le zone e i periodi per l' addestramento, l'allenamento e le gare
di cani;
·
i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento
naturale di fauna selvatica, nonchè i piani di immissione di fauna
selvatica;
·
i criteri per la determinazione del risarcimento,in favore dei
proprietari o conduttori dei fondi rustici,per i danni arrecati dalla
fauna selvatica alle produzioniagricole ed alle opere approntate sui
terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
·
i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei
proprietari conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'
incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
·
le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi,
fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per le
procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e
c), del comma 2, si fa rinvio all' art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
5. Nelle
zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la
opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati,
resta, in ogni caso, precluso l' esercizio dell' attività venatoria. Le
Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell' ambito
della pianificazione faunistico venatoria.
6. Le
Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità
ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e
cattura.
Articolo 5
(Coordinamento regionale)
1. I Piani
faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l' esame
alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del
Piano faunistico venatorio regionale.
2. I Piani
faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta
giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta
regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
3. Nell'
ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni,la Provincia è
tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla
comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche
richieste.
4. Qualora
la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale
può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall' art. 6.
Articolo 6
(Vigilanza)
1. La
Regione, ai sensi dell' art. 9 della legge 11 febbraio1992, n. 157,
esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.
2. La
Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60
giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28,
sentite le Province.
3. L'onere
derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in
diminuzione delle assegnazioni di cui all' art. 7.
Articolo 7
(Programmazione annuale)
1. Le
province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull' attività
svolta nell' anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e,
entro il 30 ottobre, il programma degli interventi per l' anno successivo,
con l' indicazione delle relative priorità , degli oneri connessi e delle
risorse, anche non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede
la disponibilità.
2. La
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica
i programmi annuali provinciali e la compatibilità tra loro, con la
stessa procedura prevista dall' art. 5.
3. La
Giunta regionale, successivamente all' invio da parte delle Province della
relazione consuntiva e del rendiconto dall' anno precedente, procede all'
assegnazione dei fondi di cui all' art. 40 nella misura di due terzi alla
provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un
acconto pari al 50 per cento delle somme stanziate nell' anno precedente.
La somma a saldo viene erogata a seguito dell' accertamento delle
effettive entrate.
Articolo 8
(Consulta faunistico venatoria
regionale)
1. Il
Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la
Consulta faunistico venatoria regionale composta da:
·
gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;
·
sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre
rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti
designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a
livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;
·
un rappresentante designato dall' Ente nazionale della cinofilia
italiana;
·
tre esperti faunistico ambientali, designati dalla Giunta
regionale.
2. La
Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato.
3. Le
funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore
programmazione faunistica della Giunta regionale.
4. La
Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai
regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria,
in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale
e sugli argomenti proposti dal Presidente.
Articolo 9
(Osservatorio degli habitat
naturali e della popolazioni faunistiche)
1. Al fine
di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle
popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di
presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire,
nell'ambito dell' area funzionale di competenza, l' Osservatorio degli
habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.
TITOLO II
GESTIONE PROGRAMMATA
Articolo 10
(Gestione programmata della
caccia)
1. La
pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia
sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all' art.
3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all' art. 4. I Piani
perseguono l' equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'
esercizio dell' attività venatoria.
2. L'
eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali
è effettuata d' intesa tra le regioni confinanti.
3. La
delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno
nel calendario venatorio.
Articolo 11
( Organi di Gestione )
1. Per
ciascun ambito territoriale di caccia l' Amministrazione provinciale
competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione
e gestione dell' esercizio venatorio nel territorio di propria competenza,
oltre che delle attività previste dal comma 11 dell' art. 14 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
2. Ogni
Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture
locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l' ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli
enti locali.
3. Il
Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi
dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'
insediamento del Comitato, l' Amministrazione provinciale competente
provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.
4. In caso
di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le incombenze connesse
alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per
superficie interessata, che le esercita d' intesa con l' altra.
5. I
Comitati durano in carica quattro anni.
6. I
Comitati stabiliscono le modalità di partecipazione anche economica dei
cacciatori alla gestione per finalità faunistico venatorie dei territori
compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma
degli interventi. La partecipazione economica è determinata nella misura
massima di L. 50.000. I Comitati inoltre, per il raggiungimento delle
finalità programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori
iscritti dandone comunicazione alla Provincia.
7. Per
quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e
i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza
degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto
altro necessario all' esercizio decentrato dell'attività venatoria, il
Consiglio regionale approva un regolamento.
8. Il
controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati è
esercitato dalla Provincia.
Articolo 12
(Scambi interregionali)
1. La
Regione promuove, su base di reciprocità , intese interregionali per
realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio
nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti
ammissibili in Umbria, regolandone l' accesso secondo quanto previsto dal
comma 7 dell' art. 11.
TITOLO III
DESTINAZIONE DEL TERRITORIO
Articolo 13
(Ambiti territoriali)
1. La
quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio
regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell' art.
10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare pari al 25 per
cento della superficie agro - silvo - pastorale regionale.
2. Per
territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di
selvaggina, fondi chiusi, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Articolo 14
(Aree contigue a parchi naturali)
1. L'
attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate
dalla Regione ai sensi dell' art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori
residenti nei comuni dell' area naturale protetta e dell'area contigua.
2. Le
Province, d' intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono
eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonchè gli interventi
di gestione faunistico venatoria.
3. La
gestione dell' attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è
affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in
cui ricadono le aree interessate, d' intesa con l' organismo di gestione
del parco.
Articolo 15
(Oasi di protezione)
1. Per
oasi di protezione si intende l' ambito territoriale destinato ad
assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.
2.
Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli
ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide.
3. Le oasi
sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei
fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico
venatorio regionale; qualora si verifichino condizioni che rendano
impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può
essere revocata.
4. Per la
gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della
collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonchè di quella
dei Comitati di cui all' art. 11.
5. Le
Province, previo parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica,
possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o
di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto
Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del
soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica
presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di
reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.
Articolo 16
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. Per
zona di ripopolamento e cattura si intende l' ambito territorialmente
destinato alla riproduzione, all' irradiamento e alla cattura della
selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonchè
a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.
2.
Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non
inferiore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal
Piano faunistico venatorio regionale.
3. Le zone
di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province e, qualora si
verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'
istituzione può essere revocata.
4. Per la
gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono
avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di
protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonchè
dei Comitati di cui all' art. 11.
5. Le
catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche
della fauna selvatica.
6. Nelle
zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli
organi di gestione, in determinati periodi dell' anno, gare cinofile con
divieto di abbattimento della fauna selvatica e purchè non si arrechi
danno alle colture agricole ed alla fauna presente.
Articolo 17
(Centri pubblici e privati di
riproduzione di fauna selvatica)
1. I
centri di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle province
preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di
fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il
ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e
dell' incremento del patrimonio faunistico.
2. I
centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui
siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da
barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.
3. I
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie:
anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia,
muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai
centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare l' uno
per cento della superficie agro - silvo - pastorale regionale.
4. Nei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica organizzati in forma di
azienda agricola, è vietata l' attività venatoria ed è consentito il
prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'
impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente
indicate.
Articolo 18
(Disposizione e perimetrazione
degli ambiti territoriali)
1. Gli
ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonchè le aziende
faunistico venatorie e le aziende agrituristico venatorie non possono
essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri
500. Eccezionali deroghe riguardanti le aziende agrituristico venatorie e
i centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono disciplinate nei
relativi regolamenti regionali.
2. Gli
ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere
delimitati, a cura dell' Amministrazione provinciale di competenza, da
tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm 25 per cm 33, di
colore bianco, recanti in nero la scritta << Divieto di caccia
>> e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell' ambito
territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere
visibili l' una dall' altra.
3. La
perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e
delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie
è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.
Articolo 19
(Zone di addestramento cani)
1. Le
Province istituiscono apposite zone per l' addestramento e l' allenamento
dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per
l' addestramento e l' allenamento dei cani l' abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le
disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Tali
zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, a
distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15,
16 e 17 e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie
riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli.
3. L'
allenamento e l' addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel
rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario
venatorio.
Articolo 20
(Aziende faunistico venatorie e
agrituristico venatorie)
1. Le
Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta
degli interessati e sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica,
rilasciano concessioni per l' istituzione di aziende faunistico venatorie
e di aziende agrituristico venatorie, di cui all' artº 16 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, secondo le norme indicate nell' apposito
regolamento, che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge.
2. L'
estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere
inferiore ad ha 300. L' estensione delle singole aziende agrituristico
venatorie non può essere inferiore ad ha 100. L' estensione delle aziende
faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonchè dei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare
complessivamente il 13 per cento della superficie agro - silvo - pastorale
regionale, con il limite di cui al comma 3 dell' art. 17.
3. La
concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agrituristico
venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
4. La
concessione che prevede l' allevamento del cinghiale e degli ungulati
estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a
ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali
insuperabili dalla selvaggina allevata.
5. L'
immissione, l' abbattimento e la cattura di selvaggina all' interno delle
aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al
comma 1.
6. In caso
di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente
legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la
concessione, previa diffida, può essere revocata.
7. In caso
di revoca, l' Amministrazione provinciale competente può autorizzare a
scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.
8. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia
alla concessione.
9. Per
quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui
alla legge 11 febbraio 1992, nº 157, e al regolamento di cui al comma 1.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Articolo 21
(Terreni in attualità di
coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi)
1. L'
esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da
grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli
occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:
a) mais;
b) sorgo;
c) colza;
d) soia;
e)
girasole;
f)
tabacco;
g) medica,
trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;
h) ortaggi
di qualsiasi genere;
i)
frutteti specializzati;
l) vigneti
e oliveti specializzati;
m) colture
floreali;
n) vivai e
campi sperimentali di qualsiasi genere;
o)
eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio
atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio, sentite le
strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. I
terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle,
apposte dal proprietario o conduttori dei fondi con le modalità previste
dal comma 2 dell' art. 18, recanti la scritta: << Divieto di caccia
vagante - colture in atto >>.
3. La
costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell' art. 15 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione
provinciale competente per territorio.
4. Nell'
eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve
darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.
5. Nei
fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato,
l' amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura
della fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina
prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero,
secondo le esigenze della programmazione provinciale.
6. La
richiesta di vietare l' attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del
comma 3 dell' art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata
dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del
Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la
esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.
Articolo 22
(Recinzioni per bestiame)
1. E'
vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a
canna liscia o a distanza minore di una volta e mezza la gittata massima,
in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al
ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle,
che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro
carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell' art, 18, recanti la
scritta: << Attenzione - bestiame al pascolo >>.
2. Le
tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con comparti
non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente
presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed
equini, e di quindici capi per ettaro, per ovini, caprini e suini.
Articolo 23
(Allevamenti di selvaggina)
1. Le
autorizzazioni di cui all' art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le
norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
Articolo 24
(Appostamenti fissi)
1. Sono
appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione
di sito, destinati all' esercizio venatorio almeno per un' intera stagione
di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e
simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'
acqua naturali o artificiali.
2. Gli
appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a
metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e
17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso: gli appostamenti
fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una
distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.
3. Gli
appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno,
purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno
principale.
4. Le
distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno
principale.
5. Gli
appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli
effetti della scelta della forma di caccia; pertanto l' esercizio
venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera
c) del comma 5 dell' articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. L'
autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione
provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di
licenza di caccia, è valida per la durata della stagione venatoria
determinata dal calendario ed è rinnovabile su richiesta scritta del
titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1o febbraio al 30
aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere
presentate nel periodo intercorrente dal 1o maggio al 30 giugno di ogni
anno.
7. Nel
caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di
richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l' attestazione
della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell' artº
12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
8. Nella
richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'
ubicazione dell' appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla
stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del
possessore del fondo e l' attestazione dell' avvenuto pagamento della
relativa tassa di concessione regionale.
9. Nell'
ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma
più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.
10. L'
autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti
fissi senza l' uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione
per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto
della programmazione faunistico venatoria.
Articolo 25
(Appostamenti temporanei)
1. Sono
appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere
rapidamente rimossi.
2. Gli
appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una
distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di
cui all' artº 15 o da appostamenti fissi, e a m. 100 dai confini degli
ambiti territoriali di cui agli art. 16 e 17, o da altro appostamento
temporaneo.
3. Negli
appostamenti temporanei l' uso dei richiami vivi provenienti da cattura è
consentito in numero non superiore a 10.
Articolo 26
( Disciplina della caccia negli
appostamenti)
1. E'
vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie
di selvaggina:
·
lepre;
·
fagiano;
·
starna;
·
pernice;
·
coturnice;
·
beccaccia;
·
beccaccino.
2. L'
esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni
di cui al comma 5 dell' art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di
caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell' art. 12, della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
3. E'
vietato usare o detenere, durante l' esercizio della caccia, richiami vivi
accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.
4. E'
proibita la caccia in botte.
5. Non
costituisce esercizio dell' attività venatoria la presenza sul posto di
caccia prima o dopo l' orario stabilito dal calendario venatorio, a
condizione che l' arma sia scarica.
6. In
ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli
per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere
esercitata da più di due persone contemporaneamente.
7. La
preparazione dell' appostamento temporaneo di caccia non può essere
effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse
economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, nè con
impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di
cui alla vigente legislazione regionale.
Articolo 27
( Tassidermia)
1. Il
Consiglio regionale emana apposito regolamento per la attività di
tassidermia e imbalsamazione.
2.
Chiunque intenda esercitare l' attività di tassidermia e imbalsamazione
deve avanzare richiesta all' Amministrazione provinciale competente la
quale nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di
identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'
attività e l' elenco delle specie di fauna selvatica di cui è
autorizzato il trattamento
Articolo 28
( Controllo della fauna)
1. Per gli
interventi previsti dal comma 2 dell' art. 19, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, l' Amministrazione provinciale competente, per motivate
ragioni, può autorizzare, in qualunque periodo dell' anno, anche persone
nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.
2. Gli
interventi previsti dal comma 2 dell' art. 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono disposti dall' Amministrazione provinciale competente.
La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell' intervento, fissa
un termine di 30 giorni entro il quale la provincia deve provvedere.
3. Le
Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a
determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole
zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza
faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali
sopraggiunte o per malattie o calamità.
Articolo 29
(Recupero fauna selvatica)
1. La
Giunta regionale autorizza, anche tramite convenzioni, la detenzione
temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà , finalizzata alla
cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i
centri di recupero abilitati sulla base dell' idoneità delle strutture,
esperienze e preparazione professionale degli operatori.
Articolo 30
(Custodia dei cani da caccia e da
guardia.Cani e gatti vaganti)
1. E'
vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di
qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal
calendario venatorio e dalla vigente normativa.
2. E'
vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza,
allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali
di cui agli artt. 15, 16 e 17.
3. I cani
di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi
vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il
periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l' uso, la cattura è
effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del
proprietario o del possessore.
4. I cani
e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle
strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281.
5. I cani
di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere
lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono
normalmente impiegati o dal bestiame stesso.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA
Articolo 31
(Opzione per la forma di caccia)
1. L'
opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del
comma 5 dell' art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata
di anni uno e si intende rinnovata se entro il 1o marzo di ogni anno non
perviene all' Amministrazione provinciale competente da parte del
cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla
stagione venatoria successiva
Articolo 32
(Calendario venatorio)
1. La
Giunta regionale, sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica e
previo parere della competente commissione consiliare, approva e pubblica
entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio recante
disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi
da abbattere, ai luoghi e modi di caccia ed alla durata della giornata
venatoria, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le
disposizioni di cui al comma 2 dell' art. 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157. A tal fine i periodi massimi entro i quali è consentito l'
esercizio venatorio sono ricompresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio
di ogni anno.
2. La
caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del
cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e
venerdì .
3. Ai fini
dell' esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica appartenenti alle specie di cui all' art. 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per la
disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al
regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare,
per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al
cinghiale con l' esercizio di altri tipi di attività venatoria.
5. la
Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30
novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da
appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l' istituto
nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio
venatorio nei giorni di martedì e venerdì .
6. La
Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze
di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i
periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque
contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31
gennaio.
7. Il
calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole
determinazioni di propria competenza.
8. Gli
ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove
presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla
disciplina della presente legge.
Articolo 33
(Orari)
1. L'
esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal
calendario venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157.
Articolo 34
(Tesserino venatorio)
1. Il
titolare del tesserino di cui all' art. 6 della legge regionale 11 gennaio
1979, n. 2, deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi
all' uopo destinati, al momento dell' inizio dell' attività venatoria che
avviene con il caricamento dell' arma, la giornata di caccia. Il numero di
capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal
calendario venatorio.
2. Per
ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve
riconsegnare quello relativo all'anno precedente.
TITOLO VI
VIGILANZA
Articolo 35
(Vigilanza venatoria volontaria)
1.
L'abilitazione di cui al comma 4 dell' art. 27 della legge 11 febbraio
1992, n.157, è rilasciata dalla commissione per l'abilitazione
all'esercizio venatorio, integrata con un rappresentante delle
associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni
agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste,
maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta
faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8.
2. Ai fini
dell' abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'
abilitazione all' esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le
materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.
3. Coloro
che alla data dell' entrata in vigore della presente legge siano già in
possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'
esame finale purchè frequentino uno dei corsi previsti dall' artº 36.
4. Il
coordinamento dell' attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle
Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell' art. 27,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Articolo 36
(Preparazione e aggiornamento
professionale)
1. La
Giunta regionale promuove annualmente, anche in concorso con gli enti e le
associazioni del settore, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli
agenti di vigilanza, nel quadro della normativa regionale in materia di
formazione professionale.
TITOLO VII
NORME FINANZIARIE
Articolo 37
(Risarcimento danni alle
produzioni agrigole)
1. Per far
fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione
agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della
fauna selvatica e dall' attività venatoria, è costituito in ogni
provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.
2. I danni
arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante
polizze assicurative stipulate dalle province o dai Comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia.
3. Il
risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della
selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie
e nelle zone per l' addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai
rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli
ambienti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai
Comitati di gestione, d' intesa con le Province.
Articolo 38
(Fondo regionale per i contributi
a favore dei proprietari o conduttori agricoli)
1. E'
istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti
dal comma 1 dell' art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai
proprietari o conduttori agricoli.
2. L'
entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione annuale regionale.
3. La
Giunta regionale definisce le modalità per l' utilizzazione del fondo e,
in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione
dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di
valorizzazione dell' ambiente e di conservazione delle specie di fauna
selvatica ed avuto riguardo all' estensione dei fondi rustici ed agli
indirizzi colturali ivi praticati.
4. La
Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle
Province che si avvalgono, per l' erogazione, dei Comitati di gestione
degli ambiti territoriali.
Articolo 39
(Sanzioni)
1. Fermo
restando quanto altro previsto dagli arttº 30 e 31 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e
sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a)
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa
da L. 400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa
da L. 800.000 a L. 4.800.000;
b)
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla
Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.
1.800.000;
c)
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza,
senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
600.000;
d)
cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore;
e)
cacciare negli specchi e corsi d' acqua utilizzando scafandri e tute
impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa
da L. 200.000 a L. 1.200.000;
f)
trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'
interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l' attività
venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei
giorni in cui l' esercizio venatorio non è consentito: sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; nell' ipotesi di armi cariche,
siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a lire 2.400.000;
g)
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'
esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 19,
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;
h) vendere
a privati o detenere da parte di questi, reti da uccellagione: sanzione
amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;
i)
produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si
tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base
alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
l)
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori
dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da
L.50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie
cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000;
m)
cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del
titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
n)
cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli
ambiti territoriali di cui all' art. 25 della presente legge e da altri
appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000: in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
o)
cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all' art.
26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
600.000; in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L.
1.800.000;
p) sparare
da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la
gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati
e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni
ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 180.000; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;
q) sparare
a distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la
gittata di recinzioni destinate al ricovero e all' alimentazione del
bestiame, regolarmente tabellate in conformità all' art. 22 della
presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
r)
abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di
carniere posti dal calensario venatorio: sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L.
400.000 a L. 2.400.000;
s)
cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
t)
violazione degli obblighi di capobattuta nella caccia al cinghiale,
previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine:
1) al
mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in
Umbria;
2) al
numero massimo dei partecipanti alla battuta;
3) al
controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;
4) alla
redazione del verbale della battuta;
5) all'
uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale
inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;
6) alla
occupazione dei settori per le battute;
7) alla
segnalazione della battuta;
8) alla
distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L.
1.200.000 per i punti 6), 7) e 8);
u)
violazione dell' obbligo di portare il distintivo della squadra, durante
la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a
L. 120.000;
v)
cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del
regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni
partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione
accertata:
z)
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi
vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai
tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000;
aa)
addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti
dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da
L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L. 300.000 a L.
1.800.000. Nell' ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza
controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da
L. 50.000 a L. 300.000;
bb)
detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se
appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell' art. 4,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purchè ricomprese tra quelle
cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non
ricorra l' applicazione dell' art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio
1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;
cc)
detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell' art. 21,
della legge 11 febbraio 1992, nº 157: sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 1.200.000;
dd)
detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non
identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L.
50.000 a L. 300.000:
ee)
vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l' attività
venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
ff)
immettere fauna selvatica senza l' autorizzazione dell' Amministrazione
provinciale competente: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;
gg)
immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS
competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000;
hh)
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle
legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di
coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
ii)
appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla
lettera o) del comma 1 dell' art. 21, della legge 11 febbraio 1992, nº
157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
ll)
vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano:
germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano,
colombaccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
mm)
arrecare disturbo alla fauna selvatica: sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000;
nn)
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 a chi viola le
disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non
espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre
alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si
applicano:
I) - Il
sequestro dell' arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a),
b), d), e), f), g), m), dell' art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
e a), b) f), g) n) ( limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p),
q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3
dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la
selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in
misura ridotta ai sensi dell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità
al comma 4 dell' art. 29 della stessa legge, saranno restituite ai
legittimi proprietari previa dimostrazione dell' estinzione della
sanzione;
-
sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h),
i), t) punto 5), del comma 1;
-
sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal
presente articolo alle lettere l), r), bb), cc), dd) (per la parte
eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile,
liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;
-
sequestri e confisca dell' arma carica nell' ipotesi di cui alla lettera
f) del comma 1;
II)
sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la
stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente
articolo alle lettere e), g) h);
III)
cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre
autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e
ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del
regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Gli
importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a
mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia
competente per territorio, e affluiscono nell' apposito capitolo di
entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di
<< proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca
>>. I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di
tutela dell' ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della
regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.
Articolo 40
(Norme finanziarie)
1. Per l'
attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una
somma pari all' 85 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di
concessione regionali di cui ai numeri d' ordine 15, 16 e 17 della tariffa
allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e dalle tasse di
concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare
agli interventi seguenti:
a) il 70
per cento per l' esercizio della delega da parte delle province;
b) il 10
per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'
art. 37;
c) il 5
per cento per gli interventi diretti della Regione.
2. Per l'
esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale
e iscritta al capitolo 4190.
3. Per gli
esercizi successivi l' entità della spesa sarà determinata con legge di
bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della
Regione.
Articolo 41
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogati:
a) la
legge regionale 3 giugno 1986, n. 21;
b) il
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2;
c) il
regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 2;
d) il
regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 3;
e) il
regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 4.
Articolo 42
(Norme finali e transitorie)
1. Il
Consiglio regionale approva il Piano faunistico venatorio regionale entro
un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
2. Il
Consiglio regionale nelle more dell' approvazione del Piano suddetto entro
45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge:
I)
delibera la ripartizione del territorio regionale agro - silvo - pastorale
destinato alla caccia programmata in tre ambiti territoriali di caccia,
subprovinciali, possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di
province diverse, delimitati da confini naturali; tale delimitazione, in
sede di prima applicazione ha validità trimestrale;
II) emana,
nell' ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i
criteri di riferimento per la programmazione delle Province, validi fino
all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all' art. 3,
relativi, in particolare, ai seguenti punti:
a) la
destinazione d' uso del territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna
provincia, con riferimento alla superficie minima da destinare
complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica e parchi;
b) le
specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la
loro gestione;
c) le
specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l'
incremento anche attraverso interventi ambientali;
d) gli
indirizzi per l' erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei
fondi utilizzati per la caccia programmata e per la costituzione degli
ambiti protetti;
e) gli
indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose;
f) i
criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalità di
accesso dei cacciatori agli stessi;
g) i
criteri per la prima costruzione degli ambiti territoriali di caccia e dei
relativi organi di gestione.
3. Le
previsioni della lettera h) del comma 8 dell' art. 10, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, si applicano a partire dalla stagione venatoria
1995/ 96.
4. Fino
alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali
di caccia le Province provvedono alla loro gestione.
5. Fino
all' entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell'
art. 11 la densità venatoria massima per ciascun ambito territoriale di
caccia è determinata dalla Giunta regionale.
6. Fino
alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge
restano in vigore, per le norme non in contrasto, i regolamenti regionali:
a) 25
gennaio 1984, n. 2, n. 3 e n. 4 concernenti gli allevamenti di selvaggina;
b) 7
agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico venatorie.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell' Umbria.
Data a
Perugia, addì 17 maggio 1994