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 Sezione Federcaccia Pozzuolo Umbro - FIDASC
 

SEZIONE COMUNALE FEDERCACCIA DI POZZUOLO UMBRO

 Consiglio FIDASC Notizie Assicurazione Attività ZAC
 
 

E' stata costituita con atto di affiliazione del 21/03/2002 la Associazione Sportiva "Trasimeno FIDASC" di cui si riporta lo STATUTO.

La FIDASC è un'associazione della Federazione Italiana della caccia avente la finalità di promuovere le attività sportive nell'ambito del mondo venatorio.  Si prefigge lo scopo di promuovere, programmare, organizzare l'attività sportiva dei propri atleti tesserati nelle seguenti discipline:

  • Tiro al piattello in percorso di caccia

  • Tiro con fucili da caccia con canna ad anima liscia

  • Attività cinotecnica, senza abbattimento di selvatico, realizzata con le seguenti categorie di ausiliari: razze inglesi, razze continentali, razze da cerca, razze da seguita.

Organigramma della Società "Trasimeno FIDASC"

Presidente: Boscherini Gaetano

Vicepresidenti: Terzaroli Marino  -   Angeli Ivo

Consiglieri: Barbanera Marco, Tosoni Rossano, Banella Umberto, Sembolini Paolo, Parrini Sergio, Bugossi Lino

Segretario: Marcucci Elvio

 

STATUTO

 
   

Art. 1

E' costituita un'Associazione, dilettantistica denominata "TRASIMENO FIDASC". L'Associazione ha sede in Castiglione del Lago, Via Petrignano del Lago; non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata illimitata.

   

Art. 2

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva dei propri atleti tesserati nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamenti della FIDASC e delle sue deliberazioni nelle seguenti discipline:

        A) - Tiro al piattello in percorso di caccia;

             - Tiro con fucili da caccia con canna ad anima liscia;

        B) - Attività cinotecnica, senza abbattimento di selvatico, utilizzando le seguenti categorie di ausiliari:

                    - razze inglesi;

                    - razze continentali;

                    - razze da cerca;

                    - razze da seguita.

L'Associazione organizza e svolge programmi per la formazione dei soci nelle varie discipline citate, con particolare riguardo ad atleti e tecnici.

L'Associazione deve annoverare non meno di cinque atleti e svolgere almeno una manifestazione sportiva annuale di cui all'art. 2 lettera A e B del presente Statuto.

SOCI

   

Art. 3

Possono acquisire la qualità di soci persone fisiche. I soci si dividono in fondatori ed ordinari secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli seguenti.

   

Art. 4

Soci Fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo e possono assumere cariche sociali nel Consiglio Direttivo per il primo anno di attività associativa. I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

   

Art. 5

Soci ordinari: sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento ed a partecipare alle attività sportive.

La qualità di socio ordinario si consegue con l'acquisizione della tessera annuale e con il versamento della quota stabilita dall'Assemblea dei soci.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, mancato rinnovo annuale del tesseramento e per indegnità in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

   

Art. 6

L'assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

Nella vita associativa e per l'attribuzione delle cariche vige il principio delle pari opportunità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

   

Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

        a) Assemblea dei soci;

        b) Consiglio Direttivo, composto di almeno sette membri. Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la partecipazione di due atleti e di un esperto nelle discipline sportive;

        c) Presidenza.

   

Art. 8

Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto al voto

   

Art. 9

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

  • approvare gli orientamenti generali ed i programmi sportivi di  massima dell'Associazione;

  • deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);

  • stabilire le quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  • approvare tutti gli atti inerenti lo statuto e le sue modificazioni.

   

Art. 10

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi il diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei voti.

Ogni socio rappresenta un voto.

Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione e nell'attribuzione degli stessi vige il principio delle pari opportunità.

   

Art. 11

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

   

Art. 12

L'assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di voti.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sullo scioglimento dell'Associazione.

   

Art. 13

Tutte le delibere e gli atti assembleari sono a disposizione presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della deliberazione.

Con le stesse modalità sono a disposizione i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

   

Art. 14

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consigio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Elegge il Presidente, un Vicepresidente e attribuisce ad un Consigliere l'incarico di Segretario-Tesoriere. Stabilisce i criteri per gli incarichi: fissa il numero, i compiti ei rimborsi del collaboratori amministrativi; compila il regolamentoopertaivo ed ammistrativo dell'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

   

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 7 membri e non più di 14 eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fondatori ed ordinari. Resta in carica per la durata di 4 anni.

Nel Consiglio deve essere assicurata la partecipazione di due atleti e di un esperto delle discipline sportive dell'Associazione.

In caso di dimissioni e nei casi di cui all'art. 6, quarto comma, il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione.

Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, o ricorrano per essi le condizioni dell'art.6 quarto comma del presente Statuto, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

   

Art. 16

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Preseidente e dal segretario-Tesoriere.

La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Segretario-Tesoriere.Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E' il responsabile esecutivo delle decision del Consiglio Direttivo e ne cura la fase attuativa.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

   

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito.:

          a) dalle quote dei soci;

         b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati a fini statutari;

          c) da erogazioni, donazioni e lasciti;

          d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

          a) dalle quote annuali di iscrizione dei soci e dalle quote di partecipazione alle manifestazioni sportive;

          b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

   

Art. 18

Esercizio sociale. L'esercizio inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonchè dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

   

Art. 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente al Comitato FIDASC immediatamente superiore.

   

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n.460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'art.8 della Legge n.266/91.

A decidere eventuali controversie è il foro di Perugia.

   
 

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