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Art. 1 |
E' costituita un'Associazione, dilettantistica denominata "TRASIMENO FIDASC". L'Associazione ha sede in Castiglione del Lago, Via Petrignano del Lago; non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata illimitata. |
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Art.
2 |
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva dei propri atleti tesserati nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamenti della FIDASC e delle sue deliberazioni nelle seguenti discipline:
A) - Tiro al piattello in percorso di caccia;
- Tiro con fucili da caccia con canna ad anima liscia;
B) - Attività cinotecnica, senza abbattimento di selvatico, utilizzando le seguenti categorie di ausiliari:
- razze inglesi;
- razze continentali;
- razze da cerca;
- razze da seguita.
L'Associazione organizza e svolge programmi per la formazione dei soci nelle varie discipline citate, con particolare riguardo ad atleti e tecnici.
L'Associazione deve annoverare non meno di cinque atleti e svolgere almeno una manifestazione sportiva annuale di cui all'art. 2 lettera A e B del presente Statuto.
SOCI
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Art.
3 |
Possono acquisire la qualità di soci persone fisiche. I soci si dividono in fondatori ed ordinari secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli seguenti. |
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Art.
4 |
Soci Fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo e possono assumere cariche sociali nel Consiglio Direttivo per il primo anno di attività associativa. I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative. |
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Art.
5 |
Soci ordinari:
sono le persone fisiche che, condividendo le finalità
dell'Associazione, si impegnano a collaborare al loro
conseguimento ed a partecipare alle attività sportive.
La qualità di socio ordinario si consegue con l'acquisizione della tessera annuale e con il versamento della quota stabilita dall'Assemblea dei soci.
Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.
In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.
Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, mancato rinnovo annuale del tesseramento e per indegnità in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.
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Art.
6 |
L'assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.
Nella vita associativa e per l'attribuzione delle cariche vige il principio delle pari opportunità.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Art. 7 |
Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo, composto di almeno sette membri. Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la partecipazione di due atleti e di un esperto nelle discipline sportive;
c) Presidenza.
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Art. 8 |
Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto al voto |
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Art. 9 |
L'assemblea ordinaria ha il compito di:
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approvare gli orientamenti generali ed i programmi sportivi di massima dell'Associazione;
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deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);
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stabilire le quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;
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eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
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approvare tutti gli atti inerenti lo statuto e le sue modificazioni.
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Art.
10 |
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi il diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei voti.
Ogni socio rappresenta un voto.
Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione e nell'attribuzione degli stessi vige il principio delle pari opportunità.
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Art.
11 |
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.
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Art.
12 |
L'assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di voti.
Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sullo scioglimento dell'Associazione.
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Art.
13 |
Tutte le delibere e gli atti assembleari sono a disposizione presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della deliberazione.
Con le stesse modalità sono a disposizione i bilanci ed i rendiconti annuali.
Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.
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Art.
14 |
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consigio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali.
Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.
Elegge il Presidente, un Vicepresidente e attribuisce ad un Consigliere l'incarico di Segretario-Tesoriere. Stabilisce i criteri per gli incarichi: fissa il numero, i compiti ei rimborsi del collaboratori amministrativi; compila il regolamentoopertaivo ed ammistrativo dell'Associazione.
Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.
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Art.
15 |
Il Consiglio
Direttivo è composto da non meno di 7 membri e non più di 14
eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fondatori
ed ordinari. Resta in carica per la durata di 4 anni.
Nel Consiglio
deve essere assicurata la partecipazione di due atleti e di
un esperto delle discipline sportive dell'Associazione.
In caso di
dimissioni e nei casi di cui all'art. 6, quarto comma, il
Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione.
Nel caso in cui
si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, o ricorrano per
essi le condizioni dell'art.6 quarto comma del presente
Statuto, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede
conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le
elezioni del nuovo Consiglio.
In caso di
urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio
riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso,
nella riunione immediatamente successiva.
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Art.
16 |
La Presidenza è
composta dal Presidente, dal Vice Preseidente e dal segretario-Tesoriere.
La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Segretario-Tesoriere.Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E' il responsabile esecutivo delle decision del Consiglio Direttivo e ne cura la fase attuativa.
Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.
Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
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Art.
17 |
Il patrimonio dell'Associazione è costituito.:
a) dalle quote dei soci;
b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati a fini statutari;
c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Il finanziamento annuale proviene:
a) dalle quote annuali di iscrizione dei soci e dalle quote di partecipazione alle manifestazioni sportive;
b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.
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Art.
18 |
Esercizio sociale. L'esercizio inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonchè dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
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Art.
19 |
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente al Comitato FIDASC immediatamente superiore.
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Art. 20 |
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n.460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'art.8 della Legge n.266/91.
A decidere eventuali controversie è il foro di Perugia.
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