|
La legge 157/92 ha delegato la
funzione della gestione del
patrimonio faunistico agli
Ambiti Territoriali di Caccia,
che hanno organizzato il
territorio predisponendo assieme
alle Amministrazioni Provinciali
Aree inibite all'attivitą
venatoria denominate "Zone
di Ripopolamento e Cattura",
destinate ad essere sin dal
primo giorno di applicazione
della legge i serbatoi della
selvaggina naturale ed
autoctona; queste aree
dovrebbero permettere, se
correttamente gestite, il
raggiungimento
dell'autosufficienza nella
produzione della fauna selvatica
stanziale, garantendo nel
contempo proficue esperienze
pilota nella gestione e nel
ripristino ambientale, anche con
finalitą faunistiche. |