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22/01/2007 |
VIETATI
TAGLIO DELLA CODA, DELLE ORECCHIE E COLLARI ELETTRICI
MINISTERO DELLA
SALUTE
ORDINANZA 12
dicembre 2006
Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani.
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13
novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo,
in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove
e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna
gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta
convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra
il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni
atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani
procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di
aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di
tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque
li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di
cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in
materia, disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei
cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.
376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare
l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non
curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica
agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina
veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a
quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d)
del regolamento di polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui
all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia
la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in
altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei
locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non
si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma
1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare
attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare
ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni
contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura
paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di
aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto
l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento
e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge
20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel
soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita'
fisica di una persona o di altri animali attraverso un
comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o
detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei
cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non
controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco
allegato al fine di predisporre i necessari interventi di
controllo per la tutela della incolumita' pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con
la Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di
proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi
parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione
delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di
stipulare una polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal
proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o
limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del
presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per delitto non colposo contro la persona o
contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a
due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter,
544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o
inabilitati per infermita'.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art.
1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente
articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del
proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie
competenti del territorio al fine di ricercare con le
amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi
dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei
Vigili del fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza
sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i
parametri territoriali in vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12
dicembre 2006
Il Ministro:
Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Allegato
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della
presente ordinanza:
American
Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu. |