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La fauna selvatica, come
recita la legge 157/92
è
patrimonio indisponibile dello
Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità
nazionale ed internazionale.
L'esercizio
dell'attività venatoria a
determinate specie animali è
consentito purché non contrasti
con l'esigenza di conservazione
della fauna selvatica e
non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole
La legge stabilisce i tempi, i
modi e le specie di fauna
selvatica che possono essere
cacciate.
La fauna selvatica
oggetto di caccia segue una
classificazione zoologica
sistematica secondo il seguente
schema:
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